sabato 1 marzo 2014

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1) ,
visto il parere del Comitato delle regioni(2) ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3) ,
considerando quanto segue:
(1)  In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020») , l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020. Cionondimeno, nel 2011 quasi un quarto delle persone che vivevano nell'Unione (119,82 milioni) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, ossia circa 4 milioni di persone in più rispetto all'anno precedente. La povertà e l'esclusione sociale non sono però ripartite in modo uniforme in tutta l'Unione e la loro gravità varia tra i diversi Stati membri.
(2)  Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e, nel 2011, quasi l'8,8% dei cittadini dell'Unione viveva in condizioni di grave deprivazione materiale. Inoltre,tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, in particolare di quelle del regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) .
(3)  Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prendere provvedimenti atti a evitare ogni tipo di discriminazione e assicurare la parità tra uomini e donne come pure l'integrazione coerente della prospettiva di genere in tutte le fasi della preparazione, della programmazione, della gestione, dell'attuazione, della sorveglianza e della valutazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (il «Fondo»), nonché nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori prassi.
(4)  L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sottolinea che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
(5)  L'articolo 6 TUE sottolinea che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(6)  L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, sviluppi e persegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
(7)  Il Fondo ▌dovrebbe rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà fino ad arrivare all'eliminazione delle sue forme più gravi nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria ▌per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave e/o contribuire all'inclusione sociale delle persone indigenti . Occorre che il Fondo riduca le forme di povertà estrema aventi il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, tra cui la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare .
(8)  Il Fondo non intende sostituire le politiche pubbliche adottate dagli Stati membri al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale, in particolare quelle necessarie per impedire la marginalizzazione dei gruppi vulnerabili e a basso reddito ed evitare l'aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale.
(9)  Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano il Fondo legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) (il «regolamento finanziario»).
(10)  Tali disposizioni garantiscono altresì che le operazioni finanziate siano conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento, nonché alle rispettive politiche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti.
(11)  La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra gli Stati membri per il periodo 2014-2020 tiene conto in eguale misura dei seguenti indicatori, valutati sulla base di dati Eurostat: la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e la popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa. Tale ripartizione tiene altresì conto delle diverse modalità utilizzate negli Stati membri per fornire assistenza alle persone indigenti. Cionondimeno, a ogni Stato membro dovrebbe essere assegnato un importo minimo pari a 3 500 000 EUR per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini dell'istituzione di un programma operativo dotato di un livello di risorse significativo.
(12)  La dotazione assegnata a uno Stato membro a titolo del Fondo dovrebbe essere detratta dalla dotazione di tale Stato membro a titolo dei fondi strutturali.
(13)  I programmi operativi degli Stati membri dovrebbero individuare e giustificare le forme di deprivazione alimentare e/o materiale da considerare e/o le attività di inclusione sociale da sostenere, nonché descrivere ▌le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno del Fondo per i programmi nazionali. Dovrebbero inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficientedei programmi operativi .
(14)  Nell'Unione, la grave deprivazione alimentare coincide con significativi sprechi alimentari. A tale riguardo, il Fondo dovrebbe agevolare le donazioni di prodotti alimentari, laddove opportuno. Tuttavia ciò non pregiudica la necessità di eliminare gli ostacoli esistenti onde incoraggiare le donazioni di prodotti alimentari in eccesso, così da combattere la deprivazione alimentare.
(15)  Nell'ottica di garantire l'attuazione efficace ed efficiente delle misure finanziate attraverso il Fondo, laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere la cooperazione tra le autorità regionali e locali e gli organismi che rappresentano la società civile, nonché la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono all'elaborazione e alla realizzazione delle attività finanziate dal Fondo.
(16)  Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo, in particolare per quanto riguarda la possibile evoluzione delle situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per modificare il programma operativo.
(17)  Al fine di rispondere nella maniera più efficace e adeguata alle varie esigenze e raggiungere in modo migliore le persone indigenti, occorre applicare il principio del partenariato.
(18)  Gli scambi di esperienze e di migliori prassi hanno un notevole valore aggiunto, in quanto facilitano l'apprendimento reciproco. La Commissione dovrebbe favorirne e promuoverne lo scambio, cercando nel contempo sinergie con lo scambio di migliori prassi nel contesto di fondi connessi, in particolare del Fondo sociale europeo (FSE) .
(19)  Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri dovrebbero redigere e fornire alla Commissione relazioni di attuazione annuali e finali. Ciò dovrebbe garantire la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per effettuare un riesame▌, a meno che convengano diversamente. Le parti interessate dovrebbero essere coinvolte nella sorveglianza in modo opportuno.
(20)  Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, occorre effettuare valutazioni ex ante ed ex post . Tali valutazioni dovrebbero basarsi su dati pertinenti ed essere integrate, se necessario, da indagini sulle persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso del periodo di programmazione. Esse dovranno altresì rispettare la riservatezza dei destinatari finali ed essere svolte in modo da non stigmatizzare le persone indigenti. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.
(21)  In sede di valutazione del Fondo e nel contesto dell'elaborazione della metodologia di valutazione occorre tenere presente che la deprivazione è un concetto complesso di natura pluridimensionale.
(22)  I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, occorre definire modalità dettagliate di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità dei beneficiari, degli Stati membri e, se del caso, delle autorità locali e regionali .
(23)  Si applica il diritto dell'Unione sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7).
(24)  È necessario stabilire il livello massimo del cofinanziamento a titolo del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.
(25)  Ai fini del Fondo dovrebbero essere applicate in tutta l'Unione norme uniformi, semplici ed eque relative al periodo di ammissibilità, alle operazioni e alle spese. Le condizioni di ammissibilità dovrebbero riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso ▌criteri adeguati e semplificati di ammissibilità per le operazioni, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.
(26)  Tenuto conto della data entro cui devono essere bandite le gare d'appalto, dei termini per l'adozione del presente regolamento e dei tempi necessari per preparare i programmi operativi, è opportuno prevedere norme che consentano una transizione agevole per evitare qualsiasi interruzione nella fornitura degli aiuti alimentari. A tal fine è opportuno consentire l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° dicembre 2013.
(27)  Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) prevede che i prodotti acquistati come scorte mediante intervento pubblico possano essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, a seconda della circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali prodotti è l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. Occorre che gli importi derivanti da una transazione riguardante tali prodotti siano utilizzati a favore degli indigenti. Tali importi non dovrebbero essere applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile di tali prodotti e dei proventi da essi derivanti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali prodotti ai fini del programma a favore degli indigenti.
(28)  È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate su iniziativa della Commissione e degli Stati membri in forma di assistenza tecnica con il sostegno del Fondo. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri e i rappresentanti delle organizzazioni partner a livello di Unione.
(29)  Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo dei rispettivi programmi operativi.
(30)  Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo del Fondo. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei loro programmi operativi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.
(31)  È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento e al regolamento finanziario. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti il Fondo. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito dei rispettivi accordi e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.
(32)  È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo . Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisarne le responsabilità e funzioni.
(33)  L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente del Fondo e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma operativo, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, è opportuno definire nel presente regolamento le ▌responsabilità e ▌funzioni dell'autorità di gestione .
(34)  L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci ▌, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. E' opportuno definire nel presente regolamento le ▌responsabilità e ▌funzioni dell'autorità di certificazione .
(35)  L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti ▌. E' opportuno definire nel presente regolamento le ▌responsabilità e le ▌funzioni dell'autorità di audit . Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di operazioni al fine di consentire risultati idonei ad essere estrapolati. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico o verifiche di convalida purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
(36)  Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il Fondo nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.
(37)  Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno assicurare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del presente regolamento e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.
(38)  Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sull'efficacia del Fondo.
(39)  Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire semplice norme relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio ▌e al pagamento del saldo finale.
(40)  Al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti , le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile . Gli importi arretrati dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.
(41)  Un pagamento di prefinanziamento all'avvio del programma operativo dovrebbe far sì che lo Stato membro disponga di mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione delle operazioni a partire dall'adozione del programma operativo. Tale prefinanziamento dovrebbe essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e i beneficiari dovrebbero ricevere finanziamenti sufficienti per avviare un'operazione al momento in cui è selezionata.
(42)  I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della loro richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini.
(43)  Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiaraevidenza che lasci supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.
(44)  Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, è opportuno stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti.
(45)  Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento finanziario alla gestione finanziaria del Fondo, è necessario istituire procedure semplici per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare una base chiara e certezza giuridica per tali accordi . Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.
(46)  Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.
(47)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno prevedere limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.
(48)  Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, la procedura di chiusura dovrebbe essere semplice. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.
(49)  Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che si renda necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione . Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.
(50)  È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.
(51)  La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 150 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o di una frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno introdurre norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit. La portata degli audit dovrebbe inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle caratteristiche dei destinatari del Fondo, come pure del carattere volontario di molti beneficiari .
(52)  Al fine di garantire la disciplina finanziaria, è opportuno precisare le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma operativo, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso .
(53)  Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali , compreso l'elenco degli indicatori comuni, ai criteri di determinazione dei casi di irregolarità da segnalare , ai dati da fornire e al recupero degli importi versati indebitamente, alle norme che precisino le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito dei sistemi di sorveglianza istituiti dalle autorità di gestione , ai requisiti minimi per le piste di controllo contabile, alla portata e al contenuto degli audit nazionali, e al metodo di campionamento, alle norme dettagliate per l'utilizzo dei dati raccolti durante gli audit e ai criteri per determinare mancanze gravi nel funzionamento effettivo dei sistemi di gestione e controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria applicabile e per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
(54)  Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(55)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, per quanto riguarda le decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di approvazione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni di sospensione dei pagamenti intemedi, le decisioni sulla non accettazione e l'importo imputabile se i conti non sono stati accettati, le decisioni sulle rettifiche finanziarie, le decisioni che stabiliscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi.
(56)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il modello di indagine strutturata presso i destinatari finali, la frequenza della segnalazione delle irregolarità e il modulo di segnalazione da utilizzare, le modalità e le condizioni per il sistema di scambio di dati elettronici tra gli Stati membri e la Commissione per la gestione e il controllo, le specifiche tecniche delle segnalazioni e delle registrazioni dei dati riguardo al sistema di gestione e controllo, il modello per la dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo, il modello per la relazione e il parere dell'organismo indipendente di audit e la descrizione delle funzioni e delle procedure in vigore per l'autorità di gestione, e, se del caso, l'autorità di certificazione, il modello per le domande di pagamento e il modello per i bilanci . Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(9) .
(57)  Per taluni atti di esecuzione da adottare secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n 182/2011, il potenziale impatto e le implicazioni sono di un'importanza tale per gli Stati membri che un'eccezione alla regola generale è giustificata. Di conseguenza, in mancanza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la stesura delle specifiche tecniche di registrazione e conservazione dei dati in relazione al sistema di gestione e di controllo. L'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n 182/2011 dovrebbe pertanto applicarsi a tali atti di esecuzione
(58)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.
(59)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la coesione sociale nell'Unione e contribuire alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(60)  È necessario garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell'inclusione sociale e che sostenga nel contempo in via esclusiva le persone indigenti.
(61)  Al fine di consentire l'adozione tempestiva degli atti delegati di cui al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Nessun commento:

Posta un commento