venerdì 7 marzo 2014

Fattorie sociali: nuovi spazi per l’agricoltura?

In Italia crescono le fattorie sociali che accompagnano la produzione agricola con attività di carattere sociale, in un’ottica di multifunzionalità. Si tratta di progetti che offrono forme alternative di welfare partecipativo, territoriale e di prossimità e che aprono nuovi spazi per le imprese agricole, soprattutto nelle zone più isolate. A dimostrazione di come anche le attività produttive, in questo caso agricole e zootecniche, possano generare benessere sociale. 

Che cosa sono?
Una "fattoria sociale" è un’impresa che svolge l’attività produttiva in modo integrato con l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e occupazionali a vantaggio di soggetti deboli o a rischio di marginalizzazione – ma non solo - in collaborazione con istituzioni pubbliche e terzo settore.
Sebbene siano “ufficialmente” nate negli anni ‘90 in Olanda come social-care farms, in realtà esperienze simili avevano già cominciato a diffondersi nel nostro paese nella metà degli anni ‘70 sulla scia di importanti riforme avvenute in campo-socio sanitario - come la legge Basaglia - che hanno promosso una nuova consapevolezza su tematiche sociali quali il disagio mentale, la tossicodipendenza e la condizione carceraria. Le fattorie sociali vengono infatti ritenute così efficaci perché implementano percorsi di riabilitazione e inserimento lavorativo in grado di riconoscere dignità alle persone coinvolte e tener conto delle esigenze delle loro famiglie.
Le fattorie sociali possono prendere la forma del privato-sociale (cooperative sociali di tipo A e B); dell’azienda agricola privata, a conduzione famigliare o cooperativa; di associazioni di volontariato e di famiglie con famigliari a rischio, Fondazioni, neo e vecchie comunità rurali, case-famiglia o strutture socio-sanitarie che prevedono attività in ambito agro-rurale.
I principali tipi di attività che le fattorie sociali svolgono sono formazione e inserimento lavorativo di persone socialmente marginali e/o a scarsa capacità contrattuale, come detenuti ed ex detenuti, disoccupati di lungo corso, minori in condizione di disagio, persone sottoposte a varie dipendenze e schiavitù (alcolisti, tossicodipendenti, prostitute) o soggette a discriminazioni e pregiudizi (immigrati, rom ecc.); riabilitazione e cura, rivolta a persone con disabilità psico-fisica; attività ludico-ricreative rivolte a ragazzi (asili verdi e campi estivi) e ad anziani ed adulti (orti sociali e orti urbani, forme di accoglienza temporanea e non). Nelle figure 1 e 2 sono riportati i dati sui servizi offerti e sulle tipologie di soggetti accolti.
Figura 1 – Fattorie sociali per servizi offerti.
Fonte: AIAB 2011

Figura 2- Fattorie sociali per tipologia di soggetti svantaggiati accolti.
Fonte: AIAB 2011

I vantaggi: cura, benessere e sviluppo
Le fattorie sociali favoriscono innanzitutto l’inclusione di chi vi lavora, attribuendo così al mondo agricolo anche un valore sociale. Alcuni fattori risultano particolarmente efficaci per il perseguimento di questo obiettivo: il rapporto con la natura tipico dell’attività agricola - soprattutto con la materia viva, vegetale e animale - induce processi positivi di autostima e di recupero di sé. Prendendosi cura di altri organismi le persone sviluppano infatti la capacità di gestire emotività e senso di responsabilità, essenziali per ricostruire la propria identità ed autonomia (pensiamo alle pratiche di ortoterapia, pet therapy, ecc.). Inoltre, la maggiore flessibilità dell’organizzazione del lavoro, sia in termini di orario, di mansioni e di variabilità nel corso della giornata lavorativa e delle stagioni, sono un aspetto importante per chi non può garantire una disponibilità totale; l’ambiente di lavoro aperto e meno costrittivo risulta più “accogliente” per chi si sta ricollocando nel mondo del lavoro. Infine, la vendita diretta dei prodotti agricoli incrementa l’autostima e permette, attraverso lo scambio, di stabilire relazioni con l’ambiente esterno.
L’Agricoltura Sociale offre, inoltre, nuove opportunità di sviluppo per il mondo agricolo, anch’esso come tutti alle prese con la crisi, e al tempo stesso propone un nuovo modello di sviluppo rurale all’insegna della sostenibilità, stabilendo un circolo virtuoso tra inclusione di soggetti svantaggiati, maggiori e più efficaci servizi alle persone, buona occupazione e sviluppo sostenibile.
Infine, le fattorie sociali possono migliorare la capacità di attrazione e la reputazione di un sistema locale, soprattutto nei territori più degradati o dove le opportunità di lavoro sono limitate – ad esempio al Sud.

Fattorie e welfare
Per gli aspetti sopra descritti, sempre più spesso si parla delle fattorie sociali come possibili forme di welfare partecipativo, territoriale e di prossimità.
Esse offrono infatti servizi socio-sanitari, formativi, ricreativi, di coesione sociale e di inserimento lavorativo per soggetti contrattualmente deboli, a costi sostenibili, con forti contenuti inclusivi e con effetti potenzialmente virtuosi sullo sviluppo delle comunità locali. In questo contesto l’agricoltura sociale può rappresentare una risposta efficace e finanziariamente «sostenibile» rispetto alle vecchie e nuove esigenze di protezione/coesione sociale della popolazione, anche in aree territoriali più svantaggiate, come quelle rurali e montane, dove i servizi di tipo “classico” sono pressoché impossibili da mantenere e sostenere. Ad esempio, negli ultimi tempi è stato rilevato un boom delle fattorie sociali in Sicilia: nel 2007 erano solo 9, nell'ultima rilevazione del 2012 risultano 43.
Ciò porterebbe un vantaggio per gli enti pubblici, in termini di risparmio sulle strutture assistenziali; per le azienda agricole, a cui viene offerta la possibilità di valorizzare risorse inutilizzate e nuovi spazi di attività; per i soggetti a bassa contrattualità, a cui viene offerto uno spazio di cura/potenziamento personale e inclusione sociale.

“Stato dell’arte”
Secondo un’indagine svolta da AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) nel 2010 le aziende bio-sociali in Italia ammontavano a 221, con una crescita considerevole rispetto alla precedente mappatura realizzata nel 2007, che ne individuò 107. Il trend positivo è testimoniato dal fatto che ben il 33% del totale delle realtà censite è sorto nell’ultimo quinquennio (2005-2010), come rilevato da una analisi più dettagliata svolta su un campione di 36 aziende. Relativamente alla forma giuridica delle imprese si regista il primato della cooperazione sociale che rappresenta il 57,4% del totale del campione, mentre l’imprenditoria agricola privata costituisce il 28,7%, seguita da Onlus, associazioni varie, associazioni di promozione sociale (il terzo settore) con il 9,8% e cooperative agricole (4,2%).
Nonostante i vantaggi presentati, non mancano elementi di criticità, in primis la mancanza di risorse economiche, politiche pubbliche di sostegno, competenze professionali e procedure codificate che facilitino il rapporto con le istituzioni e i referenti delle politiche di welfare. In particolare il quadro normativo sembra ancora confuso. Le prime forme di agricoltura sociale hanno trovato un riferimento normativo nella legge 381/91, dove si precisa che le cooperative sociali possono svolgere attività agricole; tuttavia il termine agricoltura sociale non trova, al momento, un riferimento giuridico normativo univoco sul piano nazionale. Solo recentemente, alcune Regioni hanno deliberato in proposito prevedendo, nei Piani di Sviluppo Rurale regionale, misure ad essa dedicate.

Third Door: mamme al lavoro

LONDRA - A sud-ovest di Londra, nel quartiere residenziale di Putney – villette a schiera e piccoli negozi – opera da ormai quattro anni Third Door, spazio innovativo che racchiude insieme ufficio e asilo nido. Third Door è il primo esperimento in Gran Bretagna di coworking&nursery per genitori che lavorano, ispirato – ci racconta la suaco-fondatrice e direttrice Shazia Mustafa – a esperienze statunitensi come la californiana Cubes&Crayons.
La struttura, che ospita reception e asilo nido al piano terra e lo spazio di coworking con postazioni individuali e sala riunioni al primo piano, si trova a Point Pleasant, una via tranquilla a pochi isolati dalla stazione della metro di East Putney, circondata da parchi e distante qualche decina di metri dalle rive del Tamigi.
“L’idea mi è venuta nel 2008 quando – dopo la nascita del mio primo figlio – ho pensato che il mio bisogno di conciliare famiglia e lavoro doveva essere sicuramente una necessità comune a tante altre donne. Così ho deciso, dopo averne parlato con mio marito, di lasciare il mio lavoro in una grande multinazionale per dedicarmi interamente al progetto di un asilo nido che, però, offrisse ai genitori un valore aggiunto. Dopo aver mappato l’offerta esistente e aver fatto ricerche su esperienze internazionali (Shazia conosce lo spazio milanese di coworking&nursery Piano C), ho studiato insieme a mio marito – che ha utilizzato il nostro progetto come case study per il suo MBA! - il business plan che, fin dal primo momento, prevedeva l’apertura di più centri a Londra”. Lo spazio di Putney, insomma, è solo il primo passo.
“Certo – ammette Shazia – l’inizio non è stato facile. Ho cercato a lungo una struttura adeguata a ospitare il progetto, e ho spesso ricevuto rifiuti dai proprietari che, una volta appreso il valore sperimentale dell’iniziativa, non si sentivano di “rischiare” affittando gli spazi a una start-up così innovativa. Ho dovuto aspettare di conoscere un proprietario fortemente motivato che ha voluto scommettere su di noi e sulla potenzialità della nostra idea di offrire ai genitori la possibilità di lavorare seriamente senza doversi necessariamente allontanare dai propri figli”.
Una proposta che coniuga efficientemente la dimensione professionale e quella famigliare, fino a ora premiata dai risultati. “Il business, che è un business sociale ma pur sempre un business - precisa Shazia – è ancora in una fase di consolidamento. Stiamo investendo in ulteriori miglioramenti degli spazi e dell’offerta, ma l’idea è quella di aprire un secondo centro in un’altra zona di Londra, magari più vicina alla city”.
Ma cosa c’è di nuovo nel concept di Third Door? Se coworking e asilo nido non sono di per sé idee nuove, unirle in un’unica struttura è certamente una scommessa. “I nostri clienti – spiega Shazia – abitano nei dintorni ma vengono anche da altre zone della città. Chi abita vicino usufruisce soprattutto del servizio di asilo nido con orari flessibili e pacchetti settimanali con giorni a scelta, mentre chi viene da più lontano lo fa appositamente per sfruttare la combinazione asilo-ufficio”. I profili professionali ospitati sono tanti, nell’ambito del design e dell’arte fino a quelli dell’informatica e della progettazione, e spesso la vicinanza si traduce in socializzazione tra genitori se non addirittura in nuove opportunità di collaborazione lavorativa. Il workhub, situato al primo piano, è dotati di ogni comfort: dalle postazioni individuali a stampante, pc, telefono e sala riunioni. I coworker che utilizzano lo spazio sono oggi una trentina – tra designer, traduttori, editor e altri professionisti - con una media di nove persone al giorno.
E per i piccoli? I 45 bambini iscritti sono accolti - in gruppi di massimo 24 - in un ampio open space al piano sottostante gli uffici, con aree per il gioco, il pranzo e il riposo, e sono costantemente seguiti dalle otto educatrici che si alternano quotidianamente tra attività indoor e a passeggiate all’aperto lungo il Tamigi. Gli orari di ingresso e di uscita tra le 8 e le 18 sono assolutamente flessibili, così come la scelta dei giorni.
Perché scegliere Third Door? I costi sono allineati a quelli delle altre strutture di asilo nido della città, ma il guadagno è costituito dal valore del tempo risparmiato e impiegato in maniera produttiva. “Third Door – sottolinea Shazia - è unico non solo per la sua offerta ma anche per il suo potenziale innovativo, la straordinaria attenzione al cliente e la sua personalità. L’unicità del progetto, e l’aspirazione di consentire ai genitori di poter lavorare anche stando vicini ai loro figli”.
“L’obiettivo – conclude Shazia – è quello di aprire nuove sedi nell’arco dei prossimi sei mesi. Per ora vogliamo gestirle noi, ma in futuro valuteremo anche l’opportunità del franchising. Per quanto riguarda invece il miglioramento dell’offerta esistente, stiamo valutando di aumentare ancora la flessibilità: estensione delle ore di attività, nuovi “pacchetti” e l’apertura nei fine settimana”.
Third Door costituisce un ottimo esempio di secondo welfare perché coniuga opportunità di business e risposta ai bisogni delle persone. Un modello imprenditoriale che insegue, o forse addirittura anticipa, la domanda di servizi innovativi di conciliazione famiglia-lavoro. A dimostrazione del grande valore dell’iniziativa, nel novembre 2012 il vice primo ministro britannico Nick Clegg ha scelto Third Door come luogo della conferenza stampa in cui ha annunciato agli inglesi i contenuti della nuova legislazione sui congedi parentali e il diritto al lavoro flessibile. Durante il discorso Nick Clegg ha ricordato l’importanza di conoscere e diffondere progetti come Third Door, che danno la possibilità di scegliere di avere una vita professionale soddisfacente senza rinunciare al lavoro più gratificante, l’essere genitori.

Conciliazione Famiglia-Lavoro: allargare gli orizzonti per aumentare i benefici

Negli ultimi anni la miglior alleata dei processi di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro è stata, paradossalmente, la crisi economica. La diminuzione delle risorse disponibili sul fronte aziendale, l’emergere di nuovi e più complessi bisogni dei lavoratori, l’incapacità del settore pubblico di rispondere alle nuove necessità dei cittadini attraverso strade percorse in precedenza, sono solo alcune delle ragioni che hanno portato allo sviluppo di forme innovative e più o meno complesse di work-life balance nel nostro Paese.
Uno degli esempi più interessanti di questa dinamica è sicuramente quello delle Reti Territoriali di Conciliazione lombarde - cui abbiamo dedicato anche un capitolo del Primo Rapporto sul secondo welfare - che a partire dal 2010 sono state in grado di mettere in contatto stakeholders che in precedenza faticavano a comunicare positivamente, mettendoli nelle condizioni di sviluppare nuove esperienze conciliative sui propri territori. Come ci ha spiegato Arianna Visentini esaminandone l’evoluzione, i risultati finora ottenuti dalle Reti sono certo positivi, ma molto c’è ancora da fare sul fronte della governance per rendere il modello pienamente efficace ed efficiente. Andando oltre quell’idea che sottintende che qualsiasi cambiamento sia possibile solo attraverso ingenti investimenti economici, il momento presente può essere infatti l’occasione per sviluppare soluzioni che mettano a tema prima di tutto i processi decisionali, amministrativi e gestionali all’interno dei diversi contesti in cui questi si strutturano.
Particolarmente interessanti in questo senso sono anche le riflessioni emerse nel corso del convegnoContrattare la conciliazione famiglia-lavoro”, promosso da Cisl Lombardia (LINK) per discutere del ruolo della contrattazione di genere nello scenario futuro. L’evento, parte integrante del percorso di rinnovamento interno all’organizzazione, si è rivelato un importante momento di informazione, dibattito, e sensibilizzazione utile alle diverse componenti sindacali per riscoprire la centralità della contrattazione. E se nel nostro Paese le esperienze e le riflessioni di work-life balance stanno fortunatamente iniziando a prendere sempre più piede, fenomeni simili si registrano anche in altre parti d’Europa, come a Londra. Qui abbiamo intervistato Shazia Mustafa, co-fondatrice di Third Door, il primo spazio inglese di coworking e nursery che dimostra come la conciliazione passi anche e soprattutto per la costruzione di servizi innovativi.
Al fine di comprendere e favorire queste dinamiche innovative, Percorsi di secondo welfare e Variazioni Srlhanno scelto di dar vita a “Reti Locali per la Conciliazione”, un percorso formativo integrato orientato a trasmettere conoscenze, sia pratiche che teoriche, utili a comprendere e attivare misure di conciliazione famiglia-lavoro sui territori. Il percorso si rivolge a Regioni, enti locali, Asl, aziende ospedaliere, Camere di Commercio, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, organizzazioni del Terzo settore, consorzi e reti di aziende che per le più svariate ragioni vogliono sviluppare competenze in tema di conciliazione. L’obiettivo è affrontare, attraverso un’offerta flessibile e adeguata alle specifiche esigenze di chi parteciperà al percorso, le esigenze concrete dei territori che, oggi più che mai, richiedono risposte innovative capaci di cambiare le regole del gioco.

sabato 1 marzo 2014

Conferenza Stato Regioni: nuove misure per i giovani

Durante la seduta del 20 febbraio scorso la Conferenza Stato-Regioni gli enti regionali e lo Stato centrale hanno raggiunto importanti accordi sul fronte della formazione professionale e delle politiche per il lavoro, varando tra l’altro l’attesa piattaforma online che dovrebbe sostenere lo sviluppo della Garanzia Giovani nelle diverse Regioni del Paese.

La piattaforma tecnologica per la Garanzia Giovani

La Conferenza Stato Regioni ha approvato le le Linee guida della piattaforma tecnologica di supporto all'attuazione della Garanzia Giovani. La piattaforma unitaria, basata sul collegamento delle banche dati regionali con il sistema centrale del Ministero, permetterà che ogni giovane, indipendentemente dal luogo di registrazione al Programma, risulti pienamente "contendibile" sul mercato del lavoro, superando i limiti finora esistenti. Tale strumento garantirà infatti la piena interconnessione tra tutti i nodi del sistema lavoro, permettendo che le informazioni sui servizi resi ai giovani, e il relativo monitoraggio degli stessi, siano immediatamente accessibili a tutti gli attori coinvolti: servizi per l'impiego, agenzie autorizzate, Regioni e Ministero del Lavoro.
Oltre a mettere in rete dati che finora restavano confinati ai singoli contesti regionali, la piattaforma consentirà di ottenere dinamiche virtuose orientate all’efficienza. Qualsiasi struttura autorizzata che offrirà i servizi previsti dalla Garanzia Giovani potrà ricevere un bonus, basato su un sistema di costi standard, solo nel momento in cui l’attività di reperimento dell’impiego risulti andata a buon fine.
Il Ministro del Lavoro e del Welfare Enrico Giovannini ha sottolineato come le linee guida rappresentino un altro tassello fondamentale per l'avvio, a marzo, del Programma nazionale elaborato dal Ministero: “per la prima volta si crea un mercato del lavoro più omogeneo sul territorio nazionale e si realizza quella profonda riforma strutturale di cui si è parlato per anni”. “Inoltre” ha aggiunto il Ministro “questo sistema potrà in seguito essere esteso a tutte le altre categorie di lavoratori, eliminando in questo modo i vincoli che limitano l'efficienza del mercato italiano e riducendo il mismatch esistente tra domanda e offerta di lavoro". Le registrazioni per usufruire dei servizi previsti dalla Garanzia Giovani potranno avvenire attraverso il portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it, il portalewww.cliclavoro.gov.it del Ministero e i siti delle varie Regioni.

Formazione professionale: deliberate le nuove regole per l’apprendistato
Dalla Conferenza sono arrivate anche alcune novità sul fronte della formazione professionale. Con la delibera "Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" sono state infatti stabilite le tappe del percorso che garantirà un’adeguata formazione ai giovani che lavoreranno con un contratto di apprendistato. Gianfranco Simoncini, assessore della Regione Toscana e coordinatore della materia “Lavoro” della Commissione Istruzione, formazione e lavoro della Conferenza ha sottolineato come la delibera semplifichi la procedura che deve essere seguita dalle aziende e stabilisca come l'offerta formativa pubblica per questo tipo di istituto debba essere obbligatoria e disciplinata dalla regolamentazione regionale.
Simoncini ha indicato come si sia “voluto legare la durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica a un innalzamento delle competenze acquisite nella pregressa istruzione scolastica”. Questo significa la previsione di “120 ore per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado, 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado e 40 ore per gli apprendisti laureati”
"La cosa più importante” ha sottolineato Simoncini “è che la formazione sarà finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali che andranno dai comportamenti per garantire maggiore sicurezza sul lavoro all'organizzazione aziendale, dalle comunicazioni nell'ambito lavorativo alla legislazione del lavoro, dalla conoscenza digitale alla sensibilità sociale e civica. Naturalmente si è inteso valorizzare profondamente il ruolo delle aziende e delle imprese per tutte quelle attività di formazione di mestiere. E nel caso in cui sia l'azienda a voler garantire l'offerta formativa di base occorrerà che essa risponda a specifici requisiti di qualità sia in relazione ai luoghi, sia in relazione ai docenti”.

Riferimenti
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La grande incertezza

E’ stato presentato lunedì 24 febbraio il “settimo Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa” realizzato per Fondazione Unipolis da Demos&Pi e Osservatorio di Pavia. Dalla ricerca emerge come l’’insicurezza economica continui ad essere in cima alle preoccupazioni degli Italiani, amplificata dall’incertezza politica. Calano, invece, la paura dell’immigrazione e della criminalità rispetto agli anni pre-crisi.  

L’indagine

Il Rapporto si basa su un’indagine svolta su un campione rappresentativo della popolazione italiana e dei principali paesi europei, e su un’accurata rilevazione dell’informazione di tutti i telegiornali italiani e dei maggiori TG di Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, nonché – per la prima volta da quando il Rapporto viene realizzato – su due dei più diffusi quotidiani di ciascuno dei Paesi considerati, cui si è aggiunta una sperimentazione relativa a come in Italia il tema sicurezza è stato affrontato su Twitter.
Le paure degli Italiani
L’insicurezza economica continua ad essere in cima alle preoccupazioni dei cittadini: ben il 73% degli intervistati la considera come emergenza principale, anche come somma dei diversi elementi, quali disoccupazione – il 50% ha come paura principale quella di perdere il lavoro – tasse, costo della vita. Una percentuale complessiva inferiore di sei punti percentuali rispetto all’anno scorso, ma di 15 più alta rispetto al 2009.
Gli italiani si percepiscono impoveriti, al punto che l’85% ritiene che la distanza tra “chi ha poco” e “chi ha molto” sia parecchio aumentata negli ultimi dieci anni, segno di una “società che scivola verso il basso”. A farne le spese sono soprattutto i giovani: quasi il 60% degli italiani ha come principale “paura” il futuro dei figli, il che porta la maggior parte delle persone (67%) a considerare l’emigrazione all’estero la sola speranza possibile per i ragazzi.
Ad alimentare ulteriore preoccupazione e sfiducia è la situazione politica. Considerata incapace di risolvere la crisi e i problemi economici del Paese, la politica è essa stessa diventata un fattore di insicurezza: il 68% degli italiani intervistati, infatti, si dichiara “frequentemente” preoccupato per “l’instabilità politica”. Si determina così una sorta di circuito vizioso nel quale la crisi economica determina una forte insicurezza nelle persone, ma la difficoltà o l’incapacità della politica di trovare assetti stabili e di creare opportunità di lavoro, reddito e sviluppo, produce maggiore disillusione, accrescendo ancor più la percezione di insicurezza nelle persone. Un problema che appare particolarmente grave in Spagna ed Italia, rispetto agli altri Paesi europei (Figura1). Ma è l’antipolitica il vero elemento di novità: il 18% degli Italiani punta il dito contro corruzione ed inefficienza, indicando tali questioni come prioritarie.

Figura 1- La fiducia nelle istituzioni in Italia e in Europa.

Fonte: Osservatorio Europeo sulla Sicurezza.
In questo quadro, l’insicurezza personale, determinata dalla criminalità comune, conserva una sua valenza importante tra le preoccupazioni degli italiani – soprattutto per i furti in casa (31%) -, che indicano nelle interviste un “aumento” anche rilevante della criminalità, sebbene comunque in forte calo rispetto al 2007/2008. Se l’operato delle forze dell’ordine si rivela apprezzato, due italiani su tre manterrebbero o incrementerebbero gli attuali livelli di detenzione in carcere.
Cala invece la paura verso gli immigrati, anche se circa un italiano su tre percepisce ancora gli immigrati “come un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone” e una quota analoga li valuta come “minaccia per l’occupazione”.
La figura 2 mostra l’andamento dell’insicurezza in Italia dal 2007 al 2014.

Figura 2 – Gli indici dell’insicurezza in Italia.

Fonte: Osservatorio Europeo sulla Sicurezza.

Uno sguardo sull’Europa
Il rapporto presenta anche un interessante paragone tra i Paesi europei. I problemi che inquietano la società, nei Paesi considerati, ricalcano il profilo degli ultimi anni. Riguardano, infatti, in grande prevalenza, il lavoro, il reddito familiare e lo sviluppo. La disoccupazione, anzitutto, poi l’economia, il costo della vita, le tasse. Insieme vengono indicate come prima fonte di preoccupazione da oltre 7 persone su 10 in Italia e in Francia e da oltre 6 in Spagna. Ma da quasi la metà anche in Inghilterra. Solo in Germania i problemi economici sollevano meno timore nella popolazione (coinvolgono, infatti, circa 1 persona su 3).
Inghilterra e, soprattutto, Germania sono, dunque, i Paesi meno scossi dall’insicurezza economica. E ciò ne riflette la posizione sui mercati e la condizione sociale, meno squilibrata e più solida. Più degli altri Paesi, però, Germania e GB appaiono pervase da timori riguardo lo stato dei servizi sociali (tradizionalmente efficiente) e l’immigrazione.

L’insicurezza nei media
Il rapporto sottolinea, infine, la distanza tra ciò che percepiscono i cittadini, in termini di crisi economica, preoccupazione per il lavoro, impoverimento e lo spazio che i media, segnatamente i TG, dedicano a questi temi. In Italia l’informazione politica ha un peso molto rilevante: il principale TG nazionale, nel periodo 16 dicembre 2013 e 5 gennaio 2014, ha dedicato oltre il 58% delle notizie che hanno che fare con tematiche cosiddette “ansiogene” a fatti legati alla criminalità e soltanto il 4,4% a informazione su crisi, impoverimento e perdita di lavoro. Percentuali esattamente rovesciate per il principale TG britannico, mentre in Germania il 33% ha riguardato i temi della crisi economica e solo il 16% quelli criminosi, in Francia 19% e 13%, in Spagna 19% e 51%. Se invece si valutano le testate quotidiane cartacee, in Italia è in assoluto la politica a farla da padrona con un 32% di notizie complessive. Uno spazio molto alto rispetto ai giornali degli altri paesi europei, che si occupano maggiormente di crisi economica e soprattutto di politica estera. L’indagine conferma un’altra “anomalia” dell’informazione italiana nel contesto europeo: la scarsa attenzione ai fatti del mondo a vantaggio di una impostazione il più delle volte autoreferenziale.

Riferimenti

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1) ,
visto il parere del Comitato delle regioni(2) ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3) ,
considerando quanto segue:
(1)  In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020») , l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020. Cionondimeno, nel 2011 quasi un quarto delle persone che vivevano nell'Unione (119,82 milioni) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, ossia circa 4 milioni di persone in più rispetto all'anno precedente. La povertà e l'esclusione sociale non sono però ripartite in modo uniforme in tutta l'Unione e la loro gravità varia tra i diversi Stati membri.
(2)  Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e, nel 2011, quasi l'8,8% dei cittadini dell'Unione viveva in condizioni di grave deprivazione materiale. Inoltre,tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, in particolare di quelle del regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) .
(3)  Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prendere provvedimenti atti a evitare ogni tipo di discriminazione e assicurare la parità tra uomini e donne come pure l'integrazione coerente della prospettiva di genere in tutte le fasi della preparazione, della programmazione, della gestione, dell'attuazione, della sorveglianza e della valutazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (il «Fondo»), nonché nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori prassi.
(4)  L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sottolinea che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
(5)  L'articolo 6 TUE sottolinea che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(6)  L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, sviluppi e persegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
(7)  Il Fondo ▌dovrebbe rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà fino ad arrivare all'eliminazione delle sue forme più gravi nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria ▌per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave e/o contribuire all'inclusione sociale delle persone indigenti . Occorre che il Fondo riduca le forme di povertà estrema aventi il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, tra cui la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare .
(8)  Il Fondo non intende sostituire le politiche pubbliche adottate dagli Stati membri al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale, in particolare quelle necessarie per impedire la marginalizzazione dei gruppi vulnerabili e a basso reddito ed evitare l'aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale.
(9)  Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano il Fondo legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) (il «regolamento finanziario»).
(10)  Tali disposizioni garantiscono altresì che le operazioni finanziate siano conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento, nonché alle rispettive politiche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti.
(11)  La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra gli Stati membri per il periodo 2014-2020 tiene conto in eguale misura dei seguenti indicatori, valutati sulla base di dati Eurostat: la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e la popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa. Tale ripartizione tiene altresì conto delle diverse modalità utilizzate negli Stati membri per fornire assistenza alle persone indigenti. Cionondimeno, a ogni Stato membro dovrebbe essere assegnato un importo minimo pari a 3 500 000 EUR per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini dell'istituzione di un programma operativo dotato di un livello di risorse significativo.
(12)  La dotazione assegnata a uno Stato membro a titolo del Fondo dovrebbe essere detratta dalla dotazione di tale Stato membro a titolo dei fondi strutturali.
(13)  I programmi operativi degli Stati membri dovrebbero individuare e giustificare le forme di deprivazione alimentare e/o materiale da considerare e/o le attività di inclusione sociale da sostenere, nonché descrivere ▌le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno del Fondo per i programmi nazionali. Dovrebbero inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficientedei programmi operativi .
(14)  Nell'Unione, la grave deprivazione alimentare coincide con significativi sprechi alimentari. A tale riguardo, il Fondo dovrebbe agevolare le donazioni di prodotti alimentari, laddove opportuno. Tuttavia ciò non pregiudica la necessità di eliminare gli ostacoli esistenti onde incoraggiare le donazioni di prodotti alimentari in eccesso, così da combattere la deprivazione alimentare.
(15)  Nell'ottica di garantire l'attuazione efficace ed efficiente delle misure finanziate attraverso il Fondo, laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere la cooperazione tra le autorità regionali e locali e gli organismi che rappresentano la società civile, nonché la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono all'elaborazione e alla realizzazione delle attività finanziate dal Fondo.
(16)  Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo, in particolare per quanto riguarda la possibile evoluzione delle situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per modificare il programma operativo.
(17)  Al fine di rispondere nella maniera più efficace e adeguata alle varie esigenze e raggiungere in modo migliore le persone indigenti, occorre applicare il principio del partenariato.
(18)  Gli scambi di esperienze e di migliori prassi hanno un notevole valore aggiunto, in quanto facilitano l'apprendimento reciproco. La Commissione dovrebbe favorirne e promuoverne lo scambio, cercando nel contempo sinergie con lo scambio di migliori prassi nel contesto di fondi connessi, in particolare del Fondo sociale europeo (FSE) .
(19)  Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri dovrebbero redigere e fornire alla Commissione relazioni di attuazione annuali e finali. Ciò dovrebbe garantire la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per effettuare un riesame▌, a meno che convengano diversamente. Le parti interessate dovrebbero essere coinvolte nella sorveglianza in modo opportuno.
(20)  Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, occorre effettuare valutazioni ex ante ed ex post . Tali valutazioni dovrebbero basarsi su dati pertinenti ed essere integrate, se necessario, da indagini sulle persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso del periodo di programmazione. Esse dovranno altresì rispettare la riservatezza dei destinatari finali ed essere svolte in modo da non stigmatizzare le persone indigenti. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.
(21)  In sede di valutazione del Fondo e nel contesto dell'elaborazione della metodologia di valutazione occorre tenere presente che la deprivazione è un concetto complesso di natura pluridimensionale.
(22)  I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, occorre definire modalità dettagliate di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità dei beneficiari, degli Stati membri e, se del caso, delle autorità locali e regionali .
(23)  Si applica il diritto dell'Unione sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7).
(24)  È necessario stabilire il livello massimo del cofinanziamento a titolo del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.
(25)  Ai fini del Fondo dovrebbero essere applicate in tutta l'Unione norme uniformi, semplici ed eque relative al periodo di ammissibilità, alle operazioni e alle spese. Le condizioni di ammissibilità dovrebbero riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso ▌criteri adeguati e semplificati di ammissibilità per le operazioni, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.
(26)  Tenuto conto della data entro cui devono essere bandite le gare d'appalto, dei termini per l'adozione del presente regolamento e dei tempi necessari per preparare i programmi operativi, è opportuno prevedere norme che consentano una transizione agevole per evitare qualsiasi interruzione nella fornitura degli aiuti alimentari. A tal fine è opportuno consentire l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° dicembre 2013.
(27)  Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) prevede che i prodotti acquistati come scorte mediante intervento pubblico possano essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, a seconda della circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali prodotti è l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. Occorre che gli importi derivanti da una transazione riguardante tali prodotti siano utilizzati a favore degli indigenti. Tali importi non dovrebbero essere applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile di tali prodotti e dei proventi da essi derivanti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali prodotti ai fini del programma a favore degli indigenti.
(28)  È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate su iniziativa della Commissione e degli Stati membri in forma di assistenza tecnica con il sostegno del Fondo. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri e i rappresentanti delle organizzazioni partner a livello di Unione.
(29)  Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo dei rispettivi programmi operativi.
(30)  Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo del Fondo. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei loro programmi operativi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.
(31)  È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento e al regolamento finanziario. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti il Fondo. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito dei rispettivi accordi e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.
(32)  È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo . Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisarne le responsabilità e funzioni.
(33)  L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente del Fondo e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma operativo, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, è opportuno definire nel presente regolamento le ▌responsabilità e ▌funzioni dell'autorità di gestione .
(34)  L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci ▌, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. E' opportuno definire nel presente regolamento le ▌responsabilità e ▌funzioni dell'autorità di certificazione .
(35)  L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti ▌. E' opportuno definire nel presente regolamento le ▌responsabilità e le ▌funzioni dell'autorità di audit . Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di operazioni al fine di consentire risultati idonei ad essere estrapolati. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico o verifiche di convalida purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
(36)  Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il Fondo nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.
(37)  Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno assicurare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del presente regolamento e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.
(38)  Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sull'efficacia del Fondo.
(39)  Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire semplice norme relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio ▌e al pagamento del saldo finale.
(40)  Al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti , le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile . Gli importi arretrati dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.
(41)  Un pagamento di prefinanziamento all'avvio del programma operativo dovrebbe far sì che lo Stato membro disponga di mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione delle operazioni a partire dall'adozione del programma operativo. Tale prefinanziamento dovrebbe essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e i beneficiari dovrebbero ricevere finanziamenti sufficienti per avviare un'operazione al momento in cui è selezionata.
(42)  I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della loro richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini.
(43)  Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiaraevidenza che lasci supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.
(44)  Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, è opportuno stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti.
(45)  Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento finanziario alla gestione finanziaria del Fondo, è necessario istituire procedure semplici per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare una base chiara e certezza giuridica per tali accordi . Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.
(46)  Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.
(47)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno prevedere limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.
(48)  Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, la procedura di chiusura dovrebbe essere semplice. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.
(49)  Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che si renda necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione . Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.
(50)  È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.
(51)  La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 150 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o di una frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno introdurre norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit. La portata degli audit dovrebbe inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle caratteristiche dei destinatari del Fondo, come pure del carattere volontario di molti beneficiari .
(52)  Al fine di garantire la disciplina finanziaria, è opportuno precisare le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma operativo, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso .
(53)  Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali , compreso l'elenco degli indicatori comuni, ai criteri di determinazione dei casi di irregolarità da segnalare , ai dati da fornire e al recupero degli importi versati indebitamente, alle norme che precisino le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito dei sistemi di sorveglianza istituiti dalle autorità di gestione , ai requisiti minimi per le piste di controllo contabile, alla portata e al contenuto degli audit nazionali, e al metodo di campionamento, alle norme dettagliate per l'utilizzo dei dati raccolti durante gli audit e ai criteri per determinare mancanze gravi nel funzionamento effettivo dei sistemi di gestione e controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria applicabile e per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
(54)  Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(55)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, per quanto riguarda le decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di approvazione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni di sospensione dei pagamenti intemedi, le decisioni sulla non accettazione e l'importo imputabile se i conti non sono stati accettati, le decisioni sulle rettifiche finanziarie, le decisioni che stabiliscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi.
(56)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il modello di indagine strutturata presso i destinatari finali, la frequenza della segnalazione delle irregolarità e il modulo di segnalazione da utilizzare, le modalità e le condizioni per il sistema di scambio di dati elettronici tra gli Stati membri e la Commissione per la gestione e il controllo, le specifiche tecniche delle segnalazioni e delle registrazioni dei dati riguardo al sistema di gestione e controllo, il modello per la dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo, il modello per la relazione e il parere dell'organismo indipendente di audit e la descrizione delle funzioni e delle procedure in vigore per l'autorità di gestione, e, se del caso, l'autorità di certificazione, il modello per le domande di pagamento e il modello per i bilanci . Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(9) .
(57)  Per taluni atti di esecuzione da adottare secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n 182/2011, il potenziale impatto e le implicazioni sono di un'importanza tale per gli Stati membri che un'eccezione alla regola generale è giustificata. Di conseguenza, in mancanza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la stesura delle specifiche tecniche di registrazione e conservazione dei dati in relazione al sistema di gestione e di controllo. L'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n 182/2011 dovrebbe pertanto applicarsi a tali atti di esecuzione
(58)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.
(59)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la coesione sociale nell'Unione e contribuire alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(60)  È necessario garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell'inclusione sociale e che sostenga nel contempo in via esclusiva le persone indigenti.
(61)  Al fine di consentire l'adozione tempestiva degli atti delegati di cui al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: